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  • Nuovi incentivi di interventi di riqualificazione energetica

    news inserita il 10/02/2021 - 09:49:28

    Come previsto dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 (“Decreto Requisiti Minimi”), a partire dal 1° gennaio 2021 cambieranno i limiti di accettabilità dei valori di trasmittanza termica per serramenti e cassonetti negli interventi di riqualificazione energetica quali anche la semplice sostituzione.

     

    Tale scadenza, richiederà performance termiche più stringenti per tutte le zone climatiche, e precisamente:

     

    Valori massimi di trasmittanza termica (W/m2K) di serramenti e cassonetti per zone climatiche:

     

    Zone A e B       = 3,00

    Zona C             = 2,00

    Zona D             = 1,80

    Zona E            = 1,40

    Zona F             = 1,00

     

    Vedasi elenco dei comuni nell’Allegato A al DPR 412 del 26 agosto 1993 (in allegato)

     

    Tali restrizioni rendono necessaria una attenta analisi del prodotto offerto, per garantire il rispetto dei limiti di legge.

     

    Al momento restano invariati gli obblighi prestazionali che indirettamente ricadono sui serramenti nei casi di nuove costruzioni o ristrutturazioni di 1° e 2° livello, di competenza del progettista/committente.

     

    Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 (in allegato)

     

    1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

     

    Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

     

    Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione

     

    1. gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario
    2. gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m². L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione  energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

     

    1.4  Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

     

    Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

     

    Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

     

    Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

     

    1.4.1. a Ristrutturazioni importanti di primo livello

     

    Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

     

    In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

     

    1.4.1. b Ristrutturazioni importanti di secondo livello

     

    Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

     

    1.4.2 Riqualificazioni energetiche

     

    Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

     

    Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

     

    In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.

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